dal 1969 al servizio della donazione

Avis Comunale di Mirano
#Statuto

STATUTO AVIS COMUNALE MIRANO

ART.1 COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- SEDE

c.1 L’Associazione” AVIS Comunale di Mirano” è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

c.2 L’Associazione ha sede legale in Mirano. via Miranese 4 e svolge, in coordinamento con l’AVIS Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima, attività di promozione nei paesi limitrofi nei quali non sono costituite altre Associazioni AVIS.

c.3 L’ AVIS Comunale di Mirano, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’ AVIS Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale o equiparate- medesime.

ART. 2 SCOPI SOCIALI

c.1 L’AVIS Comunale di Mirano è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionali?, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L’AVIS ha !o scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale “o equiparata – sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento della autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori I? dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.

d) Favorire l’incremento della propria base associativa;

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

ART. 3 – ATTIVITA’

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento Nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale; anche promuovendo e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per il settore di interesse dell’associazione.

c.2 In particolare, per la realizzazione dei propri fini l’AVIS Nazionale svolge le seguenti attività:

1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;

2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;

3. Promuove e organizza campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

5. Svolge attività di indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo, anche ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice del Terzo settore, per le proprie associate per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;

6. Promuove e sviluppa l’attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati; AVIS STATUTO NAZIONALE 4

7. Coordina le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;

8. Coordina il flusso informativo a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo;

9. Svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;

10. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

11. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;

12. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’associazione;

13. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;

14. Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate;

15. Promuove programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);

16. Sostiene l’attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

17. Effettua un monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predispone una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

18. Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. c.3 AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dei commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore. c.4 AVIS può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

c.3 AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dei commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore.

c.4 AVIS può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART.4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, AVIS RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE è costituita da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV ai sensi del Titolo V, Capo I, del Codice del Terzo settore.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite e autorizzate all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente statuto. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige – Südtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

c.4 Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere favorevole dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

c.5 Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

c.6 Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

c.7 A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.

ART.15 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1 lo scioglimento dell’AVIS.C omunale può awenire con dE>liberad eltAssemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno I tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver proweduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 16- RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’AVIS Provinciale o equiparata e di qui?llo dell’AVlS Regionale sovraordinati? che afferiscano all’AVIS Comunale, nonché quelle del codice civile e delle tre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 17- NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico salvo dimissioni o altro personale impedimento fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 14 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati, precedentemente.

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

N.B. STATUTO APPROVATOD ALL’ASSEMBLEAG ENERALEC, OMUNALE,D EGLIA SSOCIATTI ENUTA IN MIRANO IL

27 FEBBRAIO 2011.

IL PRESIDENTE

FABIO GAI

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